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Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.2. in III Commissione in sede referente riferita al C. 2498

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/07/2014  [ apri ]
9.2.

  Sostituire il comma 2 col seguente:
  2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali possono attuare iniziative di cooperazione allo sviluppo con enti di equivalente o assimilabile rappresentatività territoriale e con Stati esteri in accordo con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, secondo quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, anche avvalendosi dell'Agenzia di cui all'articolo 17. Le regioni, le province autonome e gli enti locali comunicano preventivamente al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e all'Agenzia di cui all'articolo 17 le attività di partenariato territoriale, finanziate e programmate, ai fini dell'applicazione dell'articolo 11, commi 1 e 4, e dell'inclusione delle attività stesse nella banca dati di cui all'articolo 17, comma 9.