Al comma 1, sostituire le parole: un istituto finanziario gestore, appositamente selezionato, con procedura ad evidenza pubblica con le seguenti: la Cassa depositi e prestiti S.p.A.
Conseguentemente:
a) dopo l'articolo 21, inserire il seguente Capo:
Capo IV-bis. – (Istituzione Finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo)
Art. 21-bis. – (Istituzione Finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo).
1. Nell'ambito delle finalità della presente legge, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. può assolvere ai compiti di Istituzione Finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 8, 21 e 27, il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale e l'Agenzia Italiana per la cooperazione allo sviluppo si avvalgono della Cassa depositi e prestiti S.p.A. per l'istruttoria e la gestione dei profili finanziari delle iniziative di cooperazione allo sviluppo, nonché per la strutturazione di prodotti di finanza per lo sviluppo nell'ambito di accordi con organizzazioni finanziarie europee o internazionali o della partecipazione a programmi dell'Unione europea.
3. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. può destinare risorse proprie ad iniziative rispondenti alle finalità della presente legge, anche in regime di cofinanziamento con soggetti privati, pubblici o internazionali, previo parere favorevole del Comitato congiunto di cui all'articolo 21.
4. Con convenzione tra il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, l'Agenzia, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Cassa depositi e prestiti S.p.A. sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.
b) all'articolo 27, comma 5, sostituire le parole: all'istituto gestore di cui all'articolo 8 con le seguenti: alla Cassa depositi e prestiti S.p.A.