Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Rientra nell'ambito della CPS la partecipazione organica dell'Italia all'attività di organismi internazionali e di organismi intergovernativi competenti in materia di cooperazione allo sviluppo, secondo le indicazioni del DAC/OCSE, alle iniziative concordate con organizzazioni di integrazione regionale. Per le iniziative legate al capitale di banche e fondi di sviluppo multilaterali sono adottati sistemi di gestione degli interventi, sulla base di criteri di efficacia, economicità, coerenza, unitarietà e trasparenza che prevedono la rendicontazione dettagliata atta a garantire la razionalizzazione della spesa e la pubblicazione on line di tutte le attività, delle relative spese e dei giustificativi contabili, nonché i tassi di interesse applicati ai beneficiari finali e agli intermediari finanziari. Le banche interessate non devono essere coinvolte in investimenti per la produzione, acquisto e commercio di armi.