Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'Italia riconosce e promuove il volontariato prestato nell'ambito delle iniziative di cooperazione allo sviluppo. Il personale di cui al comma 1 può essere impiegato anche a titolo volontario, senza l'istituzione di un rapporto di lavoro, con un trattamento economico e giuridico analogo a quanto stabilito dall'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 aprile 2002 n. 77.