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Legislatura XVII

Proposta emendativa 25.2. in III Commissione in sede referente riferita al C. 2498

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/07/2014  [ apri ]
25.2.

   Sostituirlo con il seguente:

Art. 25.
(Organizzazioni della società civile ed altri soggetti senza finalità di lucro).

  1. L'Italia promuove e sostiene la partecipazione alla, cooperazione allo sviluppo delle organizzazioni della società civile e di altri soggetti senza finalità di lucro, sulla base del principio di sussidiarietà.
  2. Sono soggetti della cooperazione allo sviluppo, ai fini della presente legge, le organizzazioni della società civile e gli altri soggetti senza, finalità di lucro e in nessun modo collegati agli interessi di enti pubblici o privati aventi scopo di lucro italiani o stranieri, di seguito elencati:
   a) organizzazioni non governative, specializzate nella cooperazione allo sviluppo e nell'aiuto umanitario, aventi le caratteristiche di idoneità previste dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49 (di seguito ONG);
   b) altre organizzazioni di utilità sociale e associazioni di promozione sociale statutariamente finalizzate alla cooperazione e alla solidarietà internazionale;
   c) organizzazioni di commercio equo e solidale, della finanza etica e del microcredito che nel proprio statuto prevedano come finalità prioritaria la cooperazione internazionale allo sviluppo;
   d) organizzazioni, formalmente costituite, che siano espressione di comunità di cittadini immigrati e che dimostrino di mantenere con le comunità dei Paesi di origine rapporti di cooperazione e sostegno allo sviluppo o che collaborino con soggetti provvisti dei requisiti di cui al presente articolo e attivi nei Paesi coinvolti.
   e) le imprese cooperative e sociali, le università non statali, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese, le fondazioni e, in generale, gli enti legalmente riconosciuti che non perseguano finalità di lucro, qualora i loro statuti prevedano la cooperazione allo sviluppo tra i fini istituzionali.

  3. Finché non saranno operative le iscrizioni all'albo, rimangono validi gli effetti del riconoscimento dell'idoneità concessa alle ONG ai sensi della legge 26 febbraio 1987 numero 49, purché nell'ultimo triennio gli organismi abbiano realizzato iniziative nell'ambito della cooperazione allo sviluppo. L'iscrizione allo specifico albo, di cui al articolo 20 comma 3-bis, è attestata da apposita certificazione.
  4. I soggetti di cui al presente articolo, comma 2, lettere a), b), c), d) con l'iscrizione allo specifico albo, sono riconosciuti ONLUS ai sensi dall'articolo 10, comma 8, della legge 4 dicembre 1997, n. 460, nel quale le parole: «le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49» sono sostituite con le seguenti: «le organizzazioni non governative e le altre associazioni iscritte all'albo ai sensi della disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo umano e sostenibile». Di conseguenza, le agevolazioni fiscali relative alle erogazioni liberali di cui all'articolo 14 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, e i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle ONG deducibili ai sensi del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, valgono per le ONG e le altre associazioni iscritte all'albo.
  5. Mediante procedure comparative pubbliche disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 16, comma 13, sulla base di requisiti di competenza, esperienza acquisita, capacità, efficacia e trasparenza, l'Agenzia può concedere contributi o affidare la realizzazione di iniziative e programmi di cooperazione allo sviluppo a soggetti iscritti nell'albo di cui al comma 3. Tali soggetti possono a loro volta proporre iniziative e programmi alla valutazione dell'Agenzia al fine della loro messa a procedura comparativa pubblica.
  6. Le attività di cooperazione allo sviluppo svolte dai soggetti iscritti all'albo sono da considerarsi, ai fini fiscali, attività di natura non commerciale.