stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 25.15. in III Commissione in sede referente riferita al C. 2498

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/07/2014  [ apri ]
25.15.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Ai soggetti di cui al comma 2, l'Agenzia non può concedere contributi o affidare la realizzazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo qualora non siano garantiti criteri di proporzionalità retributiva prevedendo che il salario più alto non superi di oltre 12 volte quello più basso. In ogni caso, è applicato il tetto massimo di retribuzione ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.