Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le organizzazioni di cui al comma 2 hanno l'obbligo di impiego dei fondi ricevuti a favore di progetti di utilità sociale nella misura minima del 70 per cento destinando solo la quota residua per attività di informazione e pubblicità degli stessi. Il non rispetto di tale obbligo comporta la decadenza totale o parziale dalle agevolazioni previste.