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Legislatura XVII

Proposta emendativa 23.02. in III Commissione in sede referente riferita al C. 2498

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/07/2014  [ apri ]
23.02.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
Attività di microcredito, finanza etica ed economia solidale).

  1. La Repubblica riconosce le attività di microcredito, di finanza etica e di economia solidale quale strumento economico innovativo che contribuisce in maniera determinante alla lotta contro la povertà e allo sviluppo autoctono dei popoli, con l'effetto di implementare meccanismi virtuosi di sviluppo e di emancipazione economica delle popolazioni più povere, escluse dai canali economici e finanziari tradizionali. Nell'ambito delle attività di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale, sono favorite le attività di microcredito aventi come scopo la creazione e lo sviluppo di attività imprenditoriali socialmente e ambientalmente sostenibili, volte in primo luogo al soddisfacimento dei bisogni essenziali delle popolazioni locali.
  2. I soggetti di cui all'articolo 25, che svolgono attività di microcredito, di finanza etica e di economia solidale ai sensi di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, sono iscritti, su propria richiesta, ad appositi albi o registri tenuti a livello nazionale e regionale e beneficiano di agevolazioni fiscali e di esenzioni dai tassi di importazione, stabilite dal Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale.
  3. Agli albi e registri di cui al comma 2 possono essere iscritte le associazioni e le società cooperative che:
   a) sono costituite con atto pubblico ai sensi del codice civile;
   b) hanno come fine statutario lo svolgimento dell'attività di microcredito, di finanza etica o di economia solidale, nonché obiettivi di solidarietà internazionale e di cooperazione allo sviluppo;
   c) non risultano in alcun modo collegate con soggetti aventi fini di lucro, italiani o stranieri;
   d) possono dimostrare di avere svolto attività di microcredito, di finanza etica o di economia solidale negli ultimi due anni;
   e) non hanno alloro interno la presenza di soci sovventori;
   f) documentano che la presenza dei lavoratori non soci è inferiore a quella dei soci lavoratori;
   g) si ispirano nelle loro operazioni ai princìpi della finanza eticamente orientata.

  4. Ai fini di cui al presente articolo sono valutate con particolare attenzione le iniziative che, oltre a incrementare la partecipazione del movimento cooperativo dei Paesi partner, salvaguardano, altresì, i diritti dei lavoratori che prestano la loro opera in tali attività.