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Legislatura XVII

Proposta emendativa 23.01. in III Commissione in sede referente riferita al C. 2498

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/07/2014  [ apri ]
23.01.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Commercio equo e solidale ed economia sociale e solidale).

  1. La Repubblica riconosce il valore del commercio equo e solidale e dell'economia sociale e solidale in quanto forme di cooperazione volte a realizzare progetti di produzione, di riconversione ecologica e sociale solidale di strutture e reti produttive, di capacity building e advocacy sui temi della giustizia economica e commerciale, nonché scambi commerciali con e tra i produttori del Paesi partner, che tendono a valorizzare le produzioni, le tradizioni e le culture autoctone, con particolare riguardo alle coltivazioni biologiche e alle altre attività produttive che si indirizzano all'obiettivo dello sviluppo ambientalmente e socialmente sostenibile.
  2. I soggetti di cui all'articolo 25, che praticano le attività di capacity building, di advocacy e gli scambi di cui al comma 1 del presente articolo, sono iscritti, su propria richiesta, ad appositi albi o registri tenuti a livello nazionale e regionale, e beneficiano di agevolazioni fiscali e di esenzioni dai tassi di importazione, stabilite dal Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro per la cooperazione e la solidarietà Internazionali.
  3. Agli albi e registri di cui al comma 2 possono essere iscritte le associazioni e le società cooperative che:
   a) sono costituite con atto pubblico ai sensi del codice civile;
   b) hanno come fine statutario lo svolgimento dell'attività di commercio equo e solidale e di economia sociale e solidale nel suo complesso nonché obiettivi di solidarietà internazionale e di cooperazione allo sviluppo;
   c) non risultano in alcun modo collegate con soggetti aventi fini di lucro, italiani o stranieri;
   d) possono dimostrare di avere svolto attività di commercio equo e solidale negli ultimi due anni;
   e) non hanno alloro interno la presenza di soci sovventori;
   f) documentano che la presenza dei lavoratori non soci è inferiore a quella dei soci lavoratori.

  4. Ai fini di cui al presente articolo sono valutate con particolare attenzione le iniziative che, oltre a incrementare la partecipazione del movimento cooperativo dei paesi partner incrementano, altresì, i livelli di tutela dei diritti dei lavoratori e salvaguardano i diritti dei lavoratori che prestano la loro opera in tali attività.
  5. La Repubblica riconosce le attività di microcredito, di finanza etica e di economia solidale quale strumento economico innovativo che contribuisce in maniera determinante alla lotta contro la povertà e allo sviluppo autoctono dei popoli, con l'effetto di implementare meccanismi virtuosi di sviluppo e di emancipazione economica delle popolazioni più povere, escluse dal canali economici e finanziari tradizionali. Nell'ambito delle attività di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale, sono favorite le attività di microcredito aventi come scopo la creazione e lo sviluppo di attività imprenditoriali socialmente e ambientalmente sostenibili, volte in primo luogo al soddisfacimento dei bisogni essenziali delle popolazioni locali.
  6. I soggetti di cui all'articolo 25 che svolgono attività di microcredito, di finanza etica e di economia solidale al sensi di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, sono iscritti, su propria richiesta, ad appositi albi o registri tenuti a livello nazionale e regionale e beneficiano di agevolazioni fiscali e di esenzioni dai tassi di importazione, stabilite dal Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale.
  7. Agli albi e registri di cui al comma 6 possono essere iscritte le associazioni e le società cooperative che:
   a) sono costituite con atto pubblico ai sensi del codice civile;
   b) hanno come fine statutario lo svolgimento dell'attività di microcredito, di finanza etica o di economia solidale, nonché obiettivi di solidarietà internazionale e di cooperazione allo sviluppo;
   c) non risultano in alcun modo collegate con soggetti aventi fini di lucro, italiani o stranieri;
   d) possono dimostrare di avere svolto attività di microcredito, di finanza etica o di economia solidale negli ultimi due anni;
   e) non hanno alloro interno la presenza di soci sovventori;
   f) documentano che la presenza del lavoratori non soci è inferiore a quella del soci lavoratori;
   g) si ispirano nelle loro operazioni ai principi della finanza eticamente orientata.

  8. Ai fini di cui al presente articolo sono valutate con particolare attenzione le iniziative che, oltre a incrementare la partecipazione del movimento cooperativo dei Paesi partner, salvaguardano, altresì, i diritti dei lavoratori che prestano la loro opera in tali attività.
  9. Ai fini della presente legge, per volontariato, servizio civile nazionale, servizio civile europeo, campi di lavoro all'estero e corpi civili di pace si intendono le iniziative e le attività volte ad assicurare il coinvolgimento diretto dei cittadini nella pianificazione, progettazione e attuazione di programmi e progetti di partenariato volti a rafforzare lo scambio reciproco di competenze, la costruzione di reti di solidarietà, la diplomazia popolare e dal basso, nonché l'interposizione pacifica e non violenta nelle aree di conflitto.
  10. I soggetti di cui all'articolo 25, che svolgono attività di volontariato, di servizio civile nazionale, di servizio civile europeo, di campi di lavoro all'estero e di corpi civili di pace secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, sono iscritti, su propria richiesta, ad appositi albi o registri tenuti a livello nazionale e regionale e beneficiano di agevolazioni fiscali e di esenzioni dai tassi di importazione, stabilite dal Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro per la cooperazione e la solidarietà Internazionale.
  11. Agli albi e registri di cui al comma 10 possono essere iscritte le associazioni e le società cooperative che:
   a) sono costituite con atto pubblico ai sensi del codice civile;
   b) hanno come fine statutario lo svolgimento dell'attività di sostegno o adozione a distanza, nonché obiettivi di solidarietà internazionale e di cooperazione allo sviluppo;
   c) non risultano in alcun modo collegate con soggetti aventi fini di lucro, italiani o stranieri;
   d) possono dimostrare di avere svolto attività di sostegno o di adozione a distanza negli ultimi due anni;
   e) non hanno alloro interno la presenza di soci sovventori;
   f) documentano che la presenza dei lavoratori non soci è inferiore a quella del soci lavoratori.

  12. Ai fini di cui al presente articolo sono valutate con particolare attenzione le iniziative che, oltre a incrementare la partecipazione del movimento cooperativo dei Paesi partner, salvaguardano, altresì, i diritti dei lavoratori che prestano la loro opera in tali attività.