Sostituirlo con il seguente:
Art. 21.
(Comitato interministeriale per la cooperazione internazionale).
1. Al fine di assicurare la programmazione, il coordinamento e la coerenza di tutte le attività di cui all'articolo 1 è istituito il Comitato interministeriale per la cooperazione internazionale (di seguito denominato CICI Comitato).
2. Il Comitato è composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che lo presiede, dal Viceministro della CPS, dai Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, dell'interno, della difesa, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale può delegare al Viceministro della CPS la presidenza.
3. Sulla base delle finalità e degli indirizzi della politica di cooperazione internazionale indicati nel Documento di cui all'articolo 12, il Comitato verifica la coerenza, promuove il coordinamento delle attività di cooperazione internazionale di tutti i dicasteri e la coerenza delle politiche pubbliche con gli obiettivi della cooperazione internazionale.
4. Sono invitati a partecipare alle riunioni del Comitato altri Ministri, nonché i Presidenti di Regione e il Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, qualora siano trattate questioni di propria competenza.
5. Il Comitato, su proposta del presidente, adotta un regolamento interno che ne disciplina il funzionamento e stabilisce la frequenza delle riunioni.
6. Le deliberazioni del Comitato sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.