Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
1. Possono beneficiare degli interventi previsti dalla presente legge i soggetti, pubblici o privati, le comunità e le organizzazioni della società civile residenti nei Paesi partner, nonché le popolazioni e le comunità destinatarie di specifiche previsioni di tutela e promozione in ambito internazionale o comunque individuate nel Piano strategico triennale della cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 12.
2. Possono essere attuati, mediante i soggetti di cui all'articolo 25, interventi che hanno come dirette destinatarie le popolazioni civili e le comunità locali e che sono discussi, negoziati e concordati con i diretti rappresentanti di tali popolazioni.