Al comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente:
a) mediante l'inquadramento degli esperti di cui all'articolo 16 comma 1 lettere c) ed e) della legge 26 febbraio 1987, n. 49 in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge nel limite massimo di 50 Unità. Entro la data di cui all'articolo 30, comma 1, gli interessati possono optare per il mantenimento in servizio presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Conseguentemente, all'articolo 31, sopprimere il comma 4 e al comma 5 sostituire le parole: Il contratto individuale di lavoro del personale di cui al comma 4 resta regolato con le seguenti: Il contratto individuale di lavoro del personale di cui al comma 2, lettera a) dell'articolo 19 resta regolato.