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Legislatura XVII

Proposta emendativa 17.01. in III Commissione in sede referente riferita al C. 2498

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/07/2014  [ apri ]
17.01.

  Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Valutazione dei risultati. Coerenza degli interventi e delle politiche).

  1. È istituita, presso l'Agenzia, un'unità di valutazione che risponde direttamente al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, allo scopo di garantire l'indipendenza nella valutazione dell'efficacia degli interventi, la coerenza strategica delle azioni di CPS e la coerenza delle politiche internazionali dell'Italia rispetto agli obiettivi di cooperazione, come previsto dall'articolo 1.
  2. I compiti di selezione del personale da impiegare per attività di CPS sono affidati all'Agenzia, che stabilisce, con cadenza biennale tramite procedura di evidenza pubblica e previa pubblicazione on line dei curricula, una lista di personale idoneo proveniente dai settori pubblico e privato. A tale fine l'Agenzia provvede alla definizione di uno specifico protocollo di valutazione delle idoneità e delle candidature.
  3. L'unità di valutazione si avvale di personale che abbia prestato servizio nell'ambito delle attività di cooperazione internazionale per almeno quindici anni consecutivi, coadiuvato da magistrati, docenti universitari, avvocati dello Stato e revisori dei conti, la cui retribuzione resta a carico delle amministrazioni e degli enti di appartenenza.
  4. I soggetti di cui al comma 3 restano in carica per un quadriennio.
  5. L'attività dell'unità di valutazione è, altresì, coadiuvata da un'unità antifrode costituita da personale distaccato dalle amministrazioni competenti e, in particolare, da personale della procura della Repubblica e della Corte dei conti.
  6. Entro sei mesi dalla conclusione di ciascun progetto finanziato, l'unità di valutazione verifica l'efficacia degli interventi effettuati, la loro coerenza con il progetto approvato e l'effettiva conclusione di essi nel rispetto dei costi previsti.
  7. Dall'attuazione del presente articolo non debbono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.