Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Nel limite dello stanziamento di cui al comma 253 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le organizzazioni di cui all'articolo 25 della presente legge organizzano contingenti di corpi civili di pace destinati alla formazione e alla sperimentazione della presenza di giovani volontari da impegnare in azioni di pace non governative nelle aree di conflitto o a rischio di conflitto o nelle aree di emergenza ambientale. All'organizzazione del contingente si provvede ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77.