Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. (Imprese miste e settore privato per lo sviluppo). – 1. A valere sul Fondo rotativo di cui all'articolo 8, il Comitato direttivo dell'Agenzia di cui all'articolo 17 può concedere crediti agevolati a:
a) organizzazioni internazionali con la previsione che: i tassi di interesse praticati ai beneficiari finali siano nettamente inferiori ai tassi prevalenti del mercato locale; gli interessi maturati sul conto capitale siano reinvestiti per attività di sviluppo a tassi di interesse e condizioni estremamente agevolati nei Paesi stessi o in Paesi partner; non siano effettuate scalate per l'acquisizione di altre banche locali o fondi; siano erogati ai beneficiari finali in tempi non superiori a trenta giorni;
b) imprese italiane per assicurare il parziale anticipo del finanziamento della quota di capitale di rischio o per fornire garanzie, prestiti o altri strumenti, individuati dal Comitato interministeriale per la cooperazione internazionale di cui all'articolo 15, in imprese miste da costituire o già costituite nei Paesi di cui all'articolo 2, comma 1, con la partecipazione di investitori, pubblici o privati, del Paese partner.
2. Le imprese italiane devono garantire:
a) una comprovata capacità di generare sviluppo e impiego nei Paesi partner e una capacità di partenariato duraturo con le imprese locali;
b) la destinazione dell'intervento in favore delle zone o delle fasce di popolazione più povere in sinergia con altri interventi della cooperazione italiana nel Paese interessato;
c) l'adozione dei princìpi del sistema del Global Compact dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;
d) l'osservanza delle linee guida dell'OCSE sulla responsabilità sociale d'impresa per le imprese multinazionali;
e) l'applicazione delle norme internazionali sul lavoro, secondo gli standard internazionali fissati dall'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) in materia di sicurezza, di rispetto dell'ambiente e di applicazione di salari minimi internazionalmente riconosciuti;
f) l'applicazione delle norme in materia di certificazione di regolarità contributiva, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, e in materia di documentazione antimafia ai sensi dell'articolo 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, modificato dal decreto legislativo 15 novembre 2012, n. 218;
g) l'impegno a non delocalizzare le attività dai Paesi d'origine e a non licenziare il personale nel Paese d'origine per tale motivo;
h) la pubblicità del proprio bilancio e dell'entità dei proventi degli investimenti realizzati;
i) l'assenza di condizioni di monopolio.