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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.01. in Assemblea riferita al C. 2498-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 17/07/2014  [ apri ]
4.01.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. (Oggetto dell'attività di cooperazione). – 1. Nel quadro dei rapporti di mutualità di interscambio tra i popoli rientrano, in forma prioritaria ma non esclusiva, le seguenti attività:
   a) la realizzazione di progetti di sviluppo intersettoriale in aree determinate, individuati e formulati con la partecipazione congiunta delle autorità e della società civile a livello locale;
   b) lo studio, la progettazione, la fornitura e la costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi;
   c) la formazione di base e la formazione professionale anche in Italia di cittadini dei Paesi partner e del personale destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;
   d) la realizzazione in Italia di programmi educativi e di sensibilizzazione per la cooperazione allo sviluppo, la costruzione della pace, e la realizzazione di iniziative volte a promuovere gli scambi sociali, culturali ed educativi fra l'Italia e i Paesi partner, nel quadro della promozione di una cultura e di una educazione multietnica e di una mutua solidarietà tra comunità locali;
   e) la realizzazione di iniziative volte a promuovere l'autosviluppo locale dei piccoli e medi produttori agricoli e manifatturieri e i processi produttivi e commerciali sviluppati nel rispetto dei principi dello scambio commerciale equo e solidale e dell'economia sociale e solidale fra l'Italia e i Paesi partner;
   f) la realizzazione di interventi nei Paesi partner, a sostegno e per lo sviluppo locale di un'autonoma capacità di ricerca scientifica e tecnologica, con specifico riguardo alle esigenze locali e alla necessità di mettere a punto tecnologie appropriate ad ogni specifico contesto locale e ambientale;
   g) le attività di microcredito volte a favorire lo sviluppo autonomo delle popolazioni locali e la lotta alla povertà, l'avviamento di attività nei Paesi partner;
   h) il sostegno, anche attraverso programmi di informazione e di comunicazione, a iniziative che favoriscono una maggiore partecipazione delle popolazioni e delle comunità ai processi democratici, a livello locale e nazionale, nei Paesi partner;
   i) le iniziative di cooperazione decentrata e orizzontale che promuovono il collegamento tra regioni, città metropolitane, comunità montane, comuni e altri enti locali o soggetti italiani di cui all'articolo 26 e omologhi soggetti dei Paesi partner;
   l) il sostegno e l'adozione a distanza;
   m) l'assistenza tecnica, l'amministrazione, la gestione, la valutazione e il monitoraggio dell'attività di cooperazione allo sviluppo, anche attraverso l'impiego di personale qualificato per tali compiti;
   n) gli interventi civili di pace volti a prevenire o gestire, con modalità non violente, i conflitti di carattere locale o su scala più ampia, attraverso attività di peacebuilding e riconciliazione post conflitto, protezione e sostegno dei difensori ed attivisti dei diritti umani.

  2. Gli interventi di cooperazione allo sviluppo sono finanziati mediante doni e crediti di aiuto a condizioni particolarmente agevolate. I crediti di aiuto e i doni non possono essere in nessun modo condizionati all'acquisto di beni e di servizi dall'Italia né associati a strumenti finanziari o a condizioni di mercato. Nelle attività di cooperazione deve essere privilegiato l'impiego di beni e di servizi prodotti nei Paesi e nelle aree in cui si realizzano gli interventi. Il ricorso ai crediti di aiuto è possibile solo nell'ambito di programmi complessi che prevedono anche il ricorso a finanziamenti a dono, tenendo comunque presente la necessità di spendere in loco o nei Paesi limitrofi almeno il 50 per cento dei finanziamenti a credito.
  3. Gli interventi miranti a promuovere attività produttive, finanziati mediante crediti di aiuto, devono essere economicamente sostenibili e non superiori ai limiti stabiliti dall'OCSE per l'accesso ai crediti di aiuto.