Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale contrattazione deve garantire criteri di proporzionalità retributiva prevedendo che il salario più alto non superi di oltre sei volte quello più basso. In ogni caso, è applicato il tetto massimo di retribuzione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.