Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
6. I soggetti di cui al presente articolo si devono impegnare a rispettare il codice etico di cui all'articolo 17, comma 10, e quanto previsto dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sulla responsabilità sociale delle imprese per gli investimenti internazionali e dalla risoluzione P7-TA(2011)0141 del Parlamento europeo, del 6 aprile 2011, in materia di investimenti internazionali e di rispetto da parte delle imprese delle clausole sociali e ambientali e delle norme internazionali sui diritti umani.