Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le imprese italiane di cui al comma 3, lettera a), devono garantire le seguenti condizioni:
a) una comprovata capacità di generare sviluppo e impiego nei Paesi partner e una capacità di partenariato duraturo con le imprese locali;
b) la finalizzazione dell'intervento alle zone o fasce di popolazione più povere in sinergia con altri interventi della cooperazione italiana nel Paese interessato;
c) l'adozione dei principi del Global Compact dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;
d) l'osservanza delle linee guida dell'OCSE sulla responsabilità sociale d'impresa per le imprese multinazionali;
e) l'applicazione delle norme internazionali sul lavoro, secondo standard internazionali fissati dall'organizzazione internazionale del lavoro (ILO) e in termini di sicurezza, rispetto dell'ambiente e applicazione di salari minimi internazionalmente riconosciuti;
f) la non delocalizzazione delle attività dai Paesi di origine e la non licenziabilità del personale nel Paese d'origine per tale motivo;
g) l'accessibilità al pubblico del proprio bilancio e l'entità dei proventi degli investimenti realizzati;
h) di non determinare condizioni di monopolio.