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Legislatura XVII

Proposta emendativa 27.51. in Assemblea riferita al C. 2498-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 17/07/2014  [ apri ]
27.51.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per la realizzazione delle iniziative di sviluppo di cui al comma 2, ai soggetti titolari di reddito d'impresa, di cui al comma 1, spetta un credito d'imposta, nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.