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Legislatura XVII

Proposta emendativa 17.1. in Assemblea riferita al C. 2498-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 17/07/2014  [ apri ]
17.1.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 17. – (Istituzione dell'Agenzia per la Cooperazione allo Sviluppo). – 1. È istituita l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (ACS), ente pubblico con piena capacità di diritto privato, dotato di autonomia regolamentare, amministrativa, contabile, organizzativa, patrimoniale, finanziaria e gestionale, cui è attribuito il compito di programmare, promuovere, finanziare, attuare, monitorare e coordinare gli interventi per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, fatte salve le attività svolte autonomamente dalle associazioni senza fini di lucro, dalle società cooperative e dalle altre organizzazioni di cui al Capo VI, nonché quelle di cooperazione decentrata di cui all'articolo 9. L'Agenzia opera secondo criteri di efficienza ed economicità, indicati dallo statuto e dai regolamenti di cui al comma 11 ed è sottoposta alla vigilanza del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e al controllo di cui al comma 14.
  2. L'Agenzia programma, promuove, finanzia, gestisce, coordina, valuta e monitora tutti gli interventi sulla base delle disposizioni previste dall'articolo 12.
  3. L'Agenzia svolge un ruolo di orientamento e di informazione degli operatori dello sviluppo e degli Stati, enti, organi e cittadini, italiani o stranieri, interessati alla cooperazione allo sviluppo, in conformità al principio di trasparenza dell'attività amministrativa.
  4. L'Agenzia predispone i piani-Paese e delibera l'istituzione delle proprie unità locali di cooperazione nei Paesi partner, secondo quanto disposto dai commi 26 e seguenti nonché delle proprie rappresentanze presso le organizzazioni internazionali.
  5. L'Agenzia può anche svolgere attività su mandato e con finanziamento parziale o totale di organismi internazionali e a tale scopo può partecipare alle relative gare di aggiudicazione.
  6. L'Agenzia provvede alle attività di valutazione degli impatti sociali, ambientati e sui diritti umani dei singoli progetti, e dei piani-Paese e dei piani regionali.
  7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti la composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia in conformità a quanto disposto dal presente articolo.
  8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, procede alla nomina del direttore generale dell'Agenzia, scelto tra persone dotate di provata e riconosciuta esperienza nel campo specifico, nonché di esperienza manageriale. La nomina è previamente sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il direttore generale dura in carica tre anni e il suo incarico può essere rinnovato una sola volta.
  9. Il direttore generale sovraintende alle attività dell'Agenzia vigilando, sotto la propria responsabilità, sul costante perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e sul rispetto dei vincoli e delle procedure previsti dalla presente legge.
  10. Il direttore generale esercita le funzioni di rappresentanza interna ed esterna, anche processuale, dell'Agenzia.
  11. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il direttore generale dell'Agenzia propone al comitato direttivo di cui al comma 14, per l'approvazione, lo statuto e i regolamenti di funzionamento dell'Agenzia.
  12. Dopo l'approvazione del comitato direttivo, il direttore generale dell'Agenzia trasmette lo statuto al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale che a sua volta lo presenta al Consiglio dei ministri per la definitiva approvazione.
  13. Eventuali variazioni allo statuto e ai regolamenti dell'Agenzia sono approvate secondo la procedura di cui ai commi 11 e 12.
  14. Il comitato direttivo dell'Agenzia è composto dal direttore generale e da quattro membri, che durano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta. I membri del comitato sono scelti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fra persone di provata esperienza nel settore della cooperazione allo sviluppo, tra cui rappresentanti di enti locali e di organizzazioni non governative, e sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con le seguenti modalità:
   a) due su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
   b) uno su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
   c) uno su proposta dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata «Conferenza unificata».

  15. Il comitato direttivo opera in conformità con quanto stabilito nello statuto di cui al comma 11. Esso, in particolare:
   a) predispone lo statuto e delibera i regolamenti dell'Agenzia;
   b) delibera il programma triennale di attività dell'Agenzia corredato della relativa relazione programmatica;
   c) delibera il bilancio di previsione annuale, le eventuali note di variazione nonché il rendiconto consuntivo, corredato della relazione illustrativa dei risultati conseguiti e dello stato d'avanzamento delle attività, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio;
   d) approva, entro due mesi dal suo insediamento, e successivamente ogni volta che se ne presenta la necessità, la struttura organizzativa dell'Agenzia predisposta dal direttore generale sulla base di quanto indicato ai commi 18 e seguenti;
   e) adotta le deliberazioni relative al funzionamento dell'Agenzia;
   f) approva i piani-Paese predisposti dall'Agenzia;
   g) approva le iniziative di cooperazione finanziate, anche parzialmente, attraverso il Fondo unico per la CPS;
   h) delibera gli impegni di spesa;
   i) delibera l'apertura degli uffici periferici dell'Agenzia;
   l) delibera in merito a ogni questione che il direttore generale ritiene opportuno sottoporre alla sua attenzione.

  16. Presso l'Agenzia è istituito un collegio dei revisori dei conti, presieduto da un magistrato della Corte dei conti e composto da altri cinque membri nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con le seguenti modalità:
   a) due su proposta del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale;
   b) uno su proposta delle Commissioni competenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
   c) uno su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
   d) uno su proposta del direttore generale dell'Agenzia.

  17. Il collegio dei revisori dei conti vigila sul buon andamento amministrativo, finanziario e contabile dell'Agenzia, anche sotto il profilo del rispetto delle finalità di cui all'articolo 1.
  18. L'Agenzia è strutturata in divisioni geografiche, una divisione multilaterale, una divisione giuridico-amministrativa e una divisione del personale. La struttura dell'Agenzia comprende inoltre gli uffici tematici di staff del direttore generale, che lo coadiuvano nell'attività di controllo sull'attuazione degli interventi di cui alla presente legge nelle distinte aree geografiche, anche sotto il profilo della coerenza con le disposizioni generali di programmazione degli interventi di CPS.
  19. Le divisioni geografiche sono preposte alla conduzione dei negoziati bilaterali, alla formulazione delle proposte di programmazione finanziaria e tecnica, nonché alla gestione e al coordinamento dei progetti e alla supervisione sull'attuazione della programmazione bilaterale.
  20. La divisione multilaterale è preposta ai seguenti compiti:
   a) facilitare la gestione dei rapporti con gli organismi internazionali e sovranazionali;
   b) formulare la proposta annuale per la concessione dei contributi volontari agli organismi e agli istituti afferenti all'ONU e ad altre organizzazioni internazionali;
   c) valutare e coordinare, in costante coordinamento con le divisioni geografiche competenti, i programmi e i progetti multibilaterali, non attribuibili ad una specifica area geografica.

  21. La divisione del personale è preposta alla gestione del personale dell'Agenzia, con particolare riguardo al reclutamento, alla carriera, alle missioni e ai trasferimenti all'estero.
  22. Uno specifico ufficio dell'Agenzia è incaricato dei servizi di informazione interna e al pubblico, di documentazione e di banca dati, nonché della redazione del bollettino dell'Agenzia.
  23. Il personale dell'Agenzia è inquadrato sulla base di un negoziato tra il direttore generale, a tal fine coadiuvato dalla divisione del personale di cui al comma 21 e le organizzazioni sindacali a livello intercategoriale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il quale si procede all'individuazione del contratto collettivo nazionale del lavoro cui fare riferimento per il predetto inquadramento. Le contrattazioni successive sono svolte con le organizzazioni sindacali della categoria individuata a seguito della procedura negoziale di cui al primo periodo.
  24. Fino alla definizione della nuova normativa di cui al comma 23, si applicano le disposizioni contrattuali relative al personale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge.
  25. Lo status del personale dipendente dell'Agenzia tiene conto dell'esigenza di tutelarne e valorizzarne l'indipendenza, l'imparzialità e la professionalità.
  26. L'Agenzia, sulla base di direttive e indicazioni del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale provvede all'istituzione di unità locali di cooperazione (ULC) con sede propria nei Paesi partner, che si avvalgono ma non dipendono dalle rappresentanze diplomatiche locali.
  27. I compiti delle ULC consistono:
   a) nella facilitazione della conduzione dei negoziati con le autorità centrali e locali del Paese partner relativamente alla definizione e alla realizzazione dei piani-Paese e dei progetti di cooperazione;
   b) nel mantenimento dei rapporti attinenti alle iniziative di cooperazione con le autorità centrali e locali del Paese partner e con la popolazione locale, nonché con gli altri soggetti che attuano interventi di cooperazione in loco;
   c) nella predisposizione e nell'invio all'Agenzia di ogni elemento di informazione utile alla gestione, alla valutazione e al coordinamento delle iniziative di cooperazione intraprese, nonché alla redazione e modifica dei piani-Paese o di singoli progetti;
   d) nella predisposizione della documentazione necessaria alla redazione delle linee programmatiche per la cooperazione allo sviluppo;
   e) nella supervisione e nel controllo tecnico delle iniziative di cooperazione in atto;
   f) nello sdoganamento, nel controllo, nella custodia e nella consegna delle attrezzature e dei beni inviati dall'Agenzia.

  28. In sede di prima attuazione della presente legge, entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, il direttore generale, con propri regolamenti, definisce le procedure relative al funzionamento dell'Agenzia, comprese quelle di reclutamento del personale, di affidamento delle consulenze, di gestione e di valutazione dei progetti e di selezione degli esecutori degli interventi, e le sottopone all'esame del comitato direttivo per una prima approvazione. Dette procedure sono successivamente sottoposte al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'approvazione definitiva. Le procedure sono trasmesse anche alle Commissioni parlamentari competenti.
  29. Eventuali integrazioni e modifiche ai regolamenti adottati ai sensi del comma 1 sono approvate con le modalità stabilite nel medesimo comma.
  30. Alla gestione delle attività dirette alla realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 si provvede in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.
  31. L'Agenzia ha autonomia finanziaria, che esercita attingendo al Fondo unico per la Cooperazione pubblica allo sviluppo, appositamente istituito, con stanziamenti determinati in sede di legge di stabilità. I residui non utilizzati possono essere utilizzati nell'esercizio finanziario successivo.
  32. Per quanto riguarda gli aspetti amministrativi e contabili, l'Agenzia è soggetta al controllo del collegio dei revisori dei conti ai sensi del comma 16, a quello dell'organismo di verifica contabile di cui al comma 39, lettera a), e a quello delle Commissioni parlamentari competenti.
  33. La Corte dei conti esercita il controllo di legittimità in via successiva sugli atti dell'Agenzia, che è tenuta a inoltrarli contestualmente alla loro definizione. La Corte dei conti provvede a trasmettere copia di tutta la documentazione alle Commissioni parlamentari competenti.
  34. È istituita presso l'Agenzia una struttura di valutazione e di ispezione indipendente, composta da tre esperti nominati per un periodo di cinque anni. Tale struttura ha il compito di svolgere valutazioni ed esami di progetti sostenuti dalla cooperazione italiana su richiesta diretta di comunità locali coinvolte o di organizzazioni non governative locali, nonché su richiesta della Consulta per la cooperazione allo sviluppo di cui fanno parte le autonomie locali, le associazioni senza fini di lucro e le società cooperative di cui all'articolo 26 che ne fanno richiesta e che presentano i requisiti previsti dal medesimo articolo. La richiesta di cui al precedente periodo può essere avanzata anche da singoli membri della Consulta, al fine di proporre eventuali misure correttive e di migliorare le prestazioni della cooperazione italiana.
  35. Ogni intervento di cooperazione allo sviluppo deve essere sottoposto ad accertamento preventivo e a valutazione di compatibilità socio-ambientale e sui diritti umani, da effettuare altresì in corso d'opera e successivamente, con particolare attenzione alle tecnologie utilizzate. Ogni intervento di cooperazione deve altresì essere sottoposto a valutazione di impatto di genere e a valutazione di impatto sull'infanzia.
  36. Le valutazioni di cui al comma 35, nonché ogni altra valutazione di impatto sui diritti umani, sociali e dei lavoratori o sull'ambiente, la documentazione relativa al coinvolgimento e alla partecipazione delle popolazioni dei Paesi partner e ogni altra documentazione significativa per la valutazione del progetto sono rese pubbliche dall'Agenzia almeno tre giorni prima dell'approvazione del progetto stesso.
  37. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, anche su proposta dell'Agenzia o della Consulta per la cooperazione allo sviluppo elabora le linee guida comprendenti gli elementi necessari per realizzare le valutazioni di cui ai commi 35 e 36 e le propone al Consiglio dei ministri per l'approvazione. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale può disporre l'integrazione o l'aggiornamento dei criteri per la valutazione di impatto di un singolo progetto, in modo da adeguare la relativa valutazione ai migliori standard internazionali. All'eventuale aggiornamento delle linee guida di cui al presente comma si provvede con le modalità previste per la loro approvazione.
  38. In considerazione della specificità delle sue attività, l'Agenzia è gestita in deroga alle norme sul bilancio dello Stato, senza il controllo preventivo della Ragioneria generale dello Stato e della Corte dei conti.
  39. Con procedura concorsuale, gestita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, ogni tre anni sono selezionati, fra le organizzazioni riconosciute internazionalmente di eccellenza nei rispettivi settori:
   a) un organismo specializzato nelle verifiche di bilancio, che esercita i suoi controlli sul bilancio complessivo dell'Agenzia, su singole iniziative scelte a campione e su quelle il cui controllo è richiesto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dalle Commissioni parlamentari competenti;
   b) un organismo specializzato nella certificazione di qualità, che esercita i controlli di qualità su singole iniziative scelte a campione e su quelle il cui controllo è richiesto dal Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale o dalle Commissioni parlamentari competenti.

  40. Dell'eventualità dei controlli di cui al comma 39 e dell'obbligo di mettere a disposizione ogni dato e ogni informazione richiesti, nonché di permettere l'accesso ai luoghi dove si svolgono le attività operative e amministrative è fatta menzione nei contratti e nelle convenzioni relativi allo svolgimento delle iniziative di cooperazione a chiunque affidate.
  41. Ciascuno degli organismi di cui al comma 39 redige annualmente una relazione sui risultati della propria attività e la presenta al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale che la trasmette alle Commissioni parlamentari competenti, nonché al direttore generale dell'Agenzia, di cui al comma 8 e al collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia, di cui al comma 16.
  42. Nel quadro degli impegni assunti dall'Italia in ambito internazionale di superamento dell'aiuto legato, per accedere ai crediti agevolati a valere sul fondo rotativo previsto dall'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, le imprese italiane si devono formalmente impegnare a rispettare quanto previsto dalle Linee guida OCSE sulla responsabilità sociale delle imprese per gli investimenti internazionali e dalla risoluzione P7-TA (2011) 0141 del Parlamento europeo del 6 aprile 2011 in materia di investimenti internazionali e di rispetto da parte delle imprese delle clausole sociali ed ambientali e delle norme internazionali sui diritti umani.