Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. Nel limite dello stanziamento di cui al comma 253 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le organizzazioni di cui all'articolo 26 della presente legge organizzano contingenti di corpi civili di pace destinati alla formazione e alla sperimentazione della presenza di giovani volontari da impegnare in azioni di pace non governative nelle aree di conflitto o a rischio di conflitto o nelle aree di emergenza ambientale. All'organizzazione del contingente si provvede ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77.