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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1. in Assemblea riferita al C. 2498-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 17/07/2014  [ apri ]
1.1.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 1. (Finalità della politica di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale). – 1. È compito della Repubblica promuovere, organizzare e attuare una politica di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale la quale si ispiri alle seguenti finalità:
   a) la promozione di relazioni pacifiche, collaborative, eque e solidali tra i popoli, le comunità e gli Stati, anche al fine di prevenire i conflitti, in conformità alla Costituzione italiana e allo Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945, reso esecutivo ai sensi della legge 17 agosto 1957, n. 848;
   b) il soddisfacimento dei diritti umani fondamentali in conformità al patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, nonché al patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottati a New York rispettivamente il 16 e il 19 dicembre 1966, resi esecutivi ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881, nonché alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatta a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, e, in particolare, la salvaguardia della vita umana e il soddisfacimento dei bisogni primari, il diritto all'alimentazione, l'eliminazione della miseria, la lotta all'emarginazione sociale, la promozione e la difesa della democrazia e dei diritti civili e politici, in particolare delle categorie più deboli e svantaggiate;
   c) la salvaguardia e la promozione dei diritti della donna, fin dall'infanzia, e la rimozione di ogni ostacolo alla sua piena partecipazione alla vita sociale, economica e politica;
   d) la salvaguardia e la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, come previsto dalla Convenzione sui diritti dei fanciullo, fatta a New York, il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e dalla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 20 marzo 2003, n. 77;
   e) la promozione delle istituzioni democratiche, realmente rappresentative dell'insieme della popolazione e garanti delle minoranze etniche, linguistiche e religiose;
   f) la redistribuzione delle risorse e la democratizzazione della governance globale anche a livello economico;
   g) la realizzazione di uno sviluppo basato sulla tutela dell'ambiente inteso come bene globale, sulla valorizzazione delle risorse naturali e umane locali e sulla partecipazione democratica delle popolazioni interessate, come previsto dalle deliberazioni della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo, svoltasi a Rio de Janeiro nel giugno 1992 e della Conferenza Rio+20 del giugno 2012;
   h) la lotta all'analfabetismo, la promozione dell'educazione di base, e della formazione professionale;
   i) la tutela, la rigenerazione e la promozione dei beni comuni, a beneficio delle generazioni presenti e di quelle future;
   l) il diritto di ogni popolo alla sovranità alimentare, anche in vista del convegno sulla lotta contro la povertà e per lo sviluppo sociale di Roma 2015;
   m) l'attuazione degli impegni contenuti nei piani di azione approvati dai vertici sullo sviluppo promossi dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU);
   n) il soccorso alle popolazioni colpite da maremoti, terremoti o altre calamità naturali, ovvero vittime di guerre o di conflitti od oggetto di persecuzioni.

  2. Le politiche di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale sono elemento qualificante e contribuiscono allo sviluppo di un quadro coerente di azioni e iniziative dello Stato in materia di politica estera, ambientale, sociale, di rispetto dei diritti fondamentali e della dignità della persona, di rafforzamento dei rapporti di maggiore giustizia ed equità tra i popoli, di redistribuzione delle risorse, nonché di prevenzione diplomatica e non violenta dei conflitti.
  3. La Repubblica considera con particolare favore le iniziative volte a promuovere una società multiculturale, con il contributo attivo dei migranti e delle loro associazioni ai progetti di cooperazione allo sviluppo.
  4. La Repubblica, in conformità alla risoluzione 198/98/CE del Parlamento europeo, del 2 luglio 1998, sul commercio equo e solidale e il movimento dell'economia sociale nel suo complesso, riconosce il commercio equo e solidale come parte integrante di una cooperazione socialmente ed ecologicamente sostenibile, impegnandosi a sostenere le iniziative degli organismi che svolgono tale attività.