Al comma 2, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Le organizzazioni della società civile e gli altri soggetti di cui all'articolo 26 possono impiegare il personale di cui al comma 1 del presente articolo anche a titolo volontario, senza la costituzione di un rapporto di lavoro. In questo caso l'inquadramento giuridico ed economico di detto personale è parametrato su quello stabilito dall'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, e successive modificazioni.