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Legislatura XVII

Proposta emendativa 27.6. in Assemblea riferita al C. 2498-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 17/07/2014  [ apri ]
27.6.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  
3-bis. Le imprese italiane di cui al comma 3, lettera a), devono garantire le seguenti condizioni:
   a) una comprovata capacità di generare sviluppo e impiego nei Paesi partner e una capacità di partenariato duraturo con le imprese locali;
   b) la finalizzazione dell'intervento alle zone o fasce di popolazione più povere in sinergia con altri interventi della cooperazione italiana nel Paese interessato;
   c) l'adozione dei principi del Global Compact dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;
   d) l'osservanza delle linee guida dell'OCSE sulla responsabilità sociale d'impresa per le imprese multinazionali;
   e) l'applicazione delle norme internazionali sul lavoro, secondo standard internazionali fissati dall'organizzazione internazionale del lavoro (ILO) e in termini di sicurezza, rispetto dell'ambiente e applicazione di salari minimi internazionalmente riconosciuti;
   f) la non delocalizzazione delle attività dai Paesi di origine e la non licenziabilità del personale nel Paese d'origine per tale motivo;
   g) l'accessibilità al pubblico del proprio bilancio e l'entità dei proventi degli investimenti realizzati;
   h) di non determinare condizioni di monopolio.