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Legislatura XVII

Proposta emendativa 26.1. in Assemblea riferita al C. 2498-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 17/07/2014  [ apri ]
26.1.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 26. – (Associazioni senza fini di lucro e società cooperative per la cooperazione allo sviluppo, il volontariato, la finanza etica, il servizio civile, i corpi civili di pace). – 1. Possono presentare all'Agenzia progetti volti a perseguire le finalità di cui all'articolo 1 le associazioni o i gruppi di associazioni che presentano i seguenti requisiti:
   a) essere costituite con atto pubblico ai sensi del codice civile;
   b) avere tra i propri fini statutari la prestazione di attività di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale;
   c) non perseguire fini di lucro;
   d) non risultare collegate in alcun modo con soggetti aventi fini di lucro, italiani o stranieri;
   e) poter dimostrare di avere svolto attività di cooperazione allo sviluppo negli ultimi due anni;
   f) svolgere le attività di rendicontazione e presentare i rapporti di attività richiesti dall'Agenzia.

  2. Possono, altresì, presentare all'Agenzia progetti di cooperazione, volti a perseguire le finalità di cui all'articolo 1, le società cooperative che presentano i seguenti requisiti:
   a) avere tra i propri fini statutari la realizzazione di attività di cooperazione allo sviluppo;
   b) non risultare in alcun modo collegate con soggetti aventi fini di lucro, italiani o stranieri;
   c) poter dimostrare di avere svolto attività di cooperazione allo sviluppo negli ultimi due anni;
   d) svolgere attività di rendicontazione e presentare i rapporti di attività richiesti dalla presente legge;
   e) non avere al loro interno la presenza di soci sovventori;
   f) documentare che la presenza dei lavoratori non soci è inferiore a quella dei soci lavoratori, fatte salve le cooperative di consumo.

  3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono inseriti in un apposito elenco opportunamente reso pubblico dall'Agenzia.
  4. Possono, altresì, presentare all'Agenzia progetti di cooperazione le organizzazioni del commercio equo e solidale e dell'economia sociale e solidale nel suo complesso, le associazioni e le cooperative di immigrati, le organizzazioni che svolgono attività di microcredito, di finanza etica o di economia solidale, di volontariato, del servizio civile nazionale, del servizio civile europeo, di campi di lavoro all'estero e di corpi civili di pace e quelle impegnate nell'attività di sostegno e adozione a distanza.
  5. Possono, altresì, presentare all'Agenzia progetti di cooperazione le organizzazioni dei Paesi partner che hanno requisiti definiti con apposito regolamento adottato dall'Agenzia.
  6. La capacità di intervento dei soggetti di cui al presente articolo è valutata dall'Agenzia in relazione alle specifiche caratteristiche dei progetti presentati.
  7. Le operazioni effettuate nei confronti delle amministrazioni dello Stato, delle associazioni e delle società cooperative di cui al presente articolo, che provvedono, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'acquisto, al trasporto e alla spedizione di beni all'estero, nonché all'utilizzo di servizi in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, non sono imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Un analogo beneficio compete per l'esportazione di beni destinati alle medesime finalità, nonché all'acquisto di biglietti aerei per missioni all'estero nel quadro di progetti di cooperazione.
  8. Le attività di cooperazione allo sviluppo o che comunque rispettano le finalità degli articoli 1 e 2, svolte dai soggetti di cui al presente articolo, rientranti nel quadro di collaborazione tra l'Italia e l'ONU o l'Unione europea, sono da considerare, ai fini fiscali, attività di natura non commerciale. Le relative disposizioni sono adottate dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.