stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 24.03. in Assemblea riferita al C. 2498-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 17/07/2014  [ apri ]
24.03.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
  Art. 24-bis.(Volontariato, servizio civile nazionale, servizio civile europeo, campi di lavoro all'estero, corpi civili di pace). – 1. Ai fini della presente legge, per volontariato, servizio civile nazionale, servizio civile europeo, campi di lavoro all'estero e corpi civili di pace si intendono le iniziative e le attività volte ad assicurare il coinvolgimento diretto dei cittadini nella pianificazione, progettazione e attuazione di programmi e progetti di partenariato volti a rafforzare lo scambio reciproco di competenze, la costruzione di reti di solidarietà, la diplomazia popolare e dal basso, nonché l'interposizione pacifica e non violenta nelle aree di conflitto.
  2. I soggetti di cui all'articolo 26, che svolgono attività di volontariato, di servizio civile nazionale, di servizio civile europeo, di campi di lavoro all'estero e di corpi civili di pace secondo quanto previsto dal comma 1, sono iscritti, su propria richiesta, ad appositi albi o registri tenuti a livello nazionale e regionale e beneficiano di agevolazioni fiscali e di esenzioni dai tassi di importazione, stabilite dal Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  3. Agli albi e registri di cui al comma 2 possono essere iscritte le associazioni e le società cooperative che:
   a) sono costituite con atto pubblico ai sensi del codice civile;
   b) hanno come fine statutario lo svolgimento dell'attività di sostegno o adozione a distanza, nonché obiettivi di solidarietà internazionale e di cooperazione allo sviluppo;
   c) non risultano in alcun modo collegate con soggetti aventi fini di lucro, italiani o stranieri;
   d) possono dimostrare di avere svolto attività di sostegno o di adozione a distanza negli ultimi due anni;
   e) non hanno al loro interno la presenza di soci sovventori;
   f) documentano che la presenza dei lavoratori non soci è inferiore a quella dei soci lavoratori.

  4. Ai fini di cui al presente articolo sono valutate con particolare attenzione le iniziative che, oltre a incrementare la partecipazione del movimento cooperativo dei Paesi partner, salvaguardano, altresì, i diritti dei lavoratori che prestano la loro opera in tali attività.