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Legislatura XVII

Proposta emendativa 16.1. in Assemblea riferita al C. 2498-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 17/07/2014  [ apri ]
16.1.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 16. – (Consulta per la cooperazione allo sviluppo). – 1. È istituita la Consulta per la cooperazione allo sviluppo, di seguito denominata «Consulta».
  2. Della Consulta fanno parte le autonomie locali, le associazioni senza fini di lucro e le società cooperative di cui all'articolo 26 che ne fanno richiesta e che presentano i requisiti previsti dal medesimo articolo.
  3. Possono altresì chiedere di fare parte della Consulta tutte le organizzazioni, le associazioni e le reti impegnate sui temi della giustizia ambientale, sociale ed economica globale che ne fanno richiesta. In tale caso il comitato direttivo della Consulta, di cui al comma 4, si pronuncia entro tre mesi, con decisione motivata, in merito alla richiesta di partecipazione.
  4. La Consulta è convocata per il suo insediamento dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I componenti della Consulta eleggono il comitato direttivo, composto da undici membri, che rimangono in carica per un anno. I membri del comitato direttivo sono rieleggibili per un massimo di tre mandati.
  5. Il comitato direttivo propone un regolamento di funzionamento della Consulta, che deve essere successivamente approvato, con eventuali modifiche, dalla Consulta stessa, entro tre mesi dalla sua prima convocazione. Il regolamento è trasmesso al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'approvazione definitiva.
  6. Allo scopo di recepire e di discutere le indicazioni espresse dalla Consulta, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale si riunisce con il comitato direttivo della Consulta almeno due volte l'anno.
  7. Al fine di una valutazione generale sulle attività e sugli indirizzi, il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale convoca, a scadenza biennale, una Conferenza generale sulla cooperazione allo sviluppo, a carattere consultivo, cui partecipano le associazioni, le società cooperative, le regioni, gli enti locali e gli altri soggetti che svolgono attività di cooperazione allo sviluppo.
  8. La Consulta ha diritto a propri spazi autogestiti negli strumenti d'informazione e di pubblicità previsti dalla presente legge.
  9. Il comitato direttivo della Consulta e ogni suo membro, anche a titolo individuale, possono presentare all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (ACS), di cui all'articolo 17 e al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale osservazioni e pareri su ogni aspetto dell'attività dell'Agenzia, compresi i singoli interventi.
  10. La Consulta può inoltrare all'Agenzia proprie indicazioni e suggerimenti per la redazione dei piani-Paese e dei piani regionali.
  11. La Consulta adotta un proprio regolamento che ne disciplina il funzionamento, prevedendo, tra l'altro, articolazioni funzionali all'approfondimento di tematiche settoriali e geografiche da discutere con il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale e il direttore dell'Agenzia.
  12. La Consulta facilita la partecipazione delle organizzazioni della società civile italiana ai meccanismi e agli organismi di consultazione previsti dalle convenzioni delle Nazioni Unite, le Organizzazioni e i trattati multilaterali e bilaterali, in tema di cooperazione, policy making accountability, diritti umani e sostenibilità prevedendo strumenti di condivisione delle informazioni e di sostegno alla partecipazione.
  13. L'Agenzia è tenuta a esaminare le relazioni, le osservazioni e i pareri di cui ai commi 10 e 11 e a pronunciarsi in merito entro sessanta giorni dalla loro presentazione.