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Legislatura XVII

Proposta emendativa 15.1. in Assemblea riferita al C. 2498-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 17/07/2014  [ apri ]
15.1.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 15. – (Fondo unico per la cooperazione pubblica allo sviluppo). – 1. È istituito il Fondo unico per la cooperazione pubblica allo sviluppo (CPS), di seguito denominato: «Fondo unico», destinato all'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge, costituito:
   a) dagli stanziamenti quinquennali iscritti nell'apposita rubrica del Fondo unico;
   b) dagli eventuali apporti conferiti, in qualsiasi valuta, dai Paesi partner, da altri Stati, da enti od organismi internazionali per la cooperazione allo sviluppo;
   c) dai fondi a ciò destinati da regioni, città metropolitane, comuni e altri enti locali;
   d) dai fondi destinati alle iniziative bilaterali e multibilaterali da finanziare a dono, compresi, e distinti tra loro, quelli per le iniziative di cooperazione decentrata e quelli per le iniziative promosse dalle associazioni e società cooperative di cui all'articolo 26;
   e) dai mezzi finanziari destinati alla costituzione del fondo rotativo per il finanziamento delle iniziative bilaterali a credito di aiuto e dai relativi rientri;
   f) dai fondi derivanti dalle operazioni di conversione dei crediti commerciali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 25 luglio 2000, n. 209, da gestire secondo le modalità previste dagli accordi bilaterali con i Paesi interessati;
   g) dai fondi destinati, per le sole finalità e nei limiti della presente legge, ai contributi, obbligatori e volontari, alle organizzazioni internazionali, alla partecipazione italiana al capitale di banche e di fondi internazionali di sviluppo nonché alla cooperazione allo sviluppo svolta dall'Unione europea;
   h) dalle risorse del fondo rotativo previste dall'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni;
   i) da donazioni, lasciti, legati o liberalità delle sole persone fisiche;
   l) da qualsiasi altro provento derivante dall'esercizio delle attività dell'Agenzia, comprese le eventuali restituzioni da parte dell'Unione europea;
   m) dal gettito derivante da imposte di scopo, o da altri strumenti innovativi, quali la tassazione sulle transazioni finanziarie o la sovrattassa su porto d'anni.

  2. Gli stanziamenti destinati al Fondo unico sono determinati in sede di legge di stabilità. I residui non utilizzati possono essere utilizzati nell'esercizio finanziario successivo.
  3. Gli stanziamenti destinati dalla legge al Fondo unico sono iscritti in una apposita unità previsionale di base del bilancio dello Stato della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  4. Alla gestione finanziaria e contabile del Fondo unico provvede un istituto di credito scelto mediante gara fra quelli, presenti in Italia, che dichiarano di non operare nel settore degli armamenti e il cui statuto è basato su criteri di equità commerciale nei rapporti fra Nord e Sud del mondo.
  5. Ai fini di cui al comma 4, il bando di gara deve considerare tra i requisiti per la scelta dell'istituto di credito il non coinvolgimento nel finanziamento all'industria degli armamenti, compresi il finanziamento alle operazioni di import-export e l'appoggio alle operazioni di pagamento, nonché l'assenza di succursali, filiali o società controllate in Paesi considerati paradisi fiscali dall'OSCE o da altre istituzioni e organizzazioni internazionali. Il bando di gara deve altresì considerare l'adozione da parte dell'istituto di credito di standard ambientati, sociali e sui diritti umani per la valutazione degli impatti conseguenti ai finanziamenti effettuati.
  6. Gli stanziamenti destinati alla cooperazione allo sviluppo confluiscono nel Fondo unico all'atto della sua istituzione».