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Legislatura XVII

Proposta emendativa 13.01. in Assemblea riferita al C. 2498-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 17/07/2014  [ apri ]
13.01.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
  Art. 13-bis. – (Istituzione del Fondo per la cooperazione internazionale) – 1. A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è istituito il Fondo per la cooperazione internazionale (di seguito denominato «Fondo») allo scopo di garantire la massima efficacia ed efficienza degli interventi dell'Italia in materia.
  2. Nel Fondo confluiscono le risorse e le autorizzazioni di spesa destinate dalla legislazione vigente alla cooperazione internazionale nell'ambito delle missioni e dei programmi relativi alla cooperazione stessa, alla cooperazione economica e alle relazioni internazionali, anche relativamente agli oneri derivanti dalla partecipazione dell'Italia a organismi internazionali, gli stanziamenti all'Istituto agronomico per l'oltremare, nonché eventuali fondi stanziati per sostenere le attività di cooperazione nell'ambito delle missioni internazionali di pace.
  3. Nel Fondo possono essere iscritti le donazioni e i contributi di soggetti privati volti a realizzare specifici interventi e programmi di cooperazione che prevedono un cofinanziamento pubblico. Tali somme sono iscritte in un capitolo dedicato del Fondo per garantire la massima trasparenza di gestione.
  4. Il Fondo è rifinanziato annualmente con la legge di stabilità in funzione degli impegni internazionali assunti dall'Italia e da risorse autorizzate da leggi pluriennali e permanenti che finanziano attività di cooperazione internazionale, nonché i contributi obbligatori previsti per legge. A tal fine è predisposto un allegato alla legge di bilancio in cui sono espressamente indicati gli stanziamenti, distinti per ciascuno stato di previsione dei Ministeri, che prevedono finanziamenti per interventi a sostegno di iniziative per la cooperazione internazionale.
  5. Le disponibilità del Fondo sono attribuite all'Agenzia di cui all'articolo 17, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
  6. Le risorse del Fondo relative a ciascun esercizio finanziario e non utilizzate al termine dell'esercizio, possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate all'esercizio successivo.
  7. All'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo la parola: «strategiche», sono aggiunte le seguenti: «, al fondo per la cooperazione internazionale».
  8. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale pubblica ogni anno nel proprio sito istituzionale il resoconto delle iniziative finanziate dal Fondo e delle eventuali ragioni che hanno determinato ritardi nell'esecuzione di tali iniziative.