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Legislatura XVII

Proposta emendativa 12.1. in Assemblea riferita al C. 2498-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 17/07/2014  [ apri ]
12.1.

  Sostituirlo con i seguenti:
  Art. 12. – (Adozione del Piano strategico triennale della cooperazione allo sviluppo) – 1. Alla politica di cooperazione allo sviluppo sovraintendono il Ministro degli affari esteri e il Vice Ministro della cooperazione allo sviluppo che propongono al Consiglio dei ministri, per l'approvazione, il Piano strategico triennale della cooperazione allo sviluppo.

  2. Il Piano strategico triennale della cooperazione allo sviluppo, di cui al comma 1, deve contenere:
   a) obiettivi specifici, strumenti e finanziamenti alla Cooperazione pubblica allo sviluppo (CPS), evidenziando l'entità e la ripartizione delle risorse da attribuire alla CPS italiana in sede di legge di stabilità;
   b) la ripartizione dei finanziamenti tra contributi obbligatori a organismi multilaterali, banche e fondi di sviluppo e Fondo unico per la cooperazione e lo sviluppo;
   c) la destinazione dei contributi multilaterali obbligatori e della partecipazione finanziaria italiana alle risorse delle banche e dei fondi di sviluppo a carattere multilaterale;
   d) i Paesi destinatari della cooperazione italiana finanziata con le risorse del Fondo unico per la CPS;
   e) le aree geografiche e i Paesi prioritari; i Paesi cooperanti per i piani-Paese; i settori e le aree destinatari di iniziative tematiche regionali;
   f) l'entità delle risorse del Fondo unico per la CPS, destinate agli interventi al di fuori dei piani-Paese e delle iniziative tematiche regionali;
   g) per ciascuna area geografica e Paese prioritari, la ripartizione delle risorse finanziarie tra i canali bilaterale, multibilaterale e multilaterale volontario e tra gli strumenti del dono e del credito di aiuto;
   h) le condizioni di concedibilità e i parametri di agevolazione dei crediti di aiuto, nel rispetto del limiti e dei vincoli concordati dall'Italia nell'ambito dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);
   i) le iniziative programmate e gli accordi a livello internazionale per la riduzione del debito estero dei Paesi cooperanti e per la loro integrazione politica ed economica nel contesto internazionale;
   l) l'entità delle risorse del Fondo unico per la CPS, destinate agli interventi di emergenza;
   m) l'entità delle risorse del Fondo unico per la CPS destinate alla concessione di contributi e di crediti agevolati alle organizzazioni senza fini di lucro, alle società cooperative e alle altre organizzazioni di cui all'articolo 26 nonché i criteri per la concessione di tali contributi e crediti;
   n) l'entità delle risorse del Fondo unico per la CPS, destinate alla concessione di cofinanziamenti e di crediti agevolati alla cooperazione decentrata;
   o) l'entità delle risorse del Fondo unico per la CPS, destinate al funzionamento dell'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 17, che non può essere inferiore al 5 per cento, né superiore al 10 per cento dello stesso Fondo unico.

  3. Il Piano strategico triennale della cooperazione allo sviluppo, contenente gli indirizzi e le finalità di tale politica, in modo da assicurare anche il coordinamento fra le attività bilaterali, multilaterali, multibilaterali e quelle attuate dall'Unione europea, dall'ONU, dalle istituzioni finanziarie internazionali e da altre organizzazioni internazionali, è aggiornato ogni anno dal Consiglio dei ministri e sottoposto ad approvazione del Parlamento.
  4. Il Ministro, di concerto con gli altri Ministri competenti, definisce le linee-guida generali e i criteri ai quali devono attenersi i rappresentanti italiani presso le istituzioni finanziarie internazionali e le banche multilaterali di sviluppo, nonché presso gli altri organismi multilaterali commerciali o finanziari, al fine di assicurare coerenza e continuità rispetto alle strategie generali della CPS.
  5. Le regioni, le Città metropolitane, le comunità montane e i comuni danno attuazione agli interventi di cooperazione allo sviluppo stabiliti dal Piano strategico triennale e promuovono nei loro rispettivi ambiti territoriali la sensibilizzazione e la partecipazione organizzata della società civile. È istituita una Commissione paritetica per la cooperazione decentrata, cui è attribuito il compito di dettare apposite linee direttive per quanto riguarda il coordinamento e la razionalizzazione di tali interventi.
  Art. 12-bis.(Definizione dei Piani-Paese) – 1. Per ogni Stato destinatario di interventi di cooperazione l'Agenzia redige un piano-Paese. Tali piani-Paese si basano sull'individuazione di zone d'intervento specifiche, scelte in base all'indice di povertà calcolato dallo United Nations development programme (UNDP), nelle quali concentrare le attività di cooperazione. Qualora lo ritenga opportuno, o quando sia previsto nell'ambito delle linee programmatiche di cui all'articolo 12, comma 2, l'Agenzia redige inoltre piani regionali, comprendenti territori situati in più Stati.
  2. Il piano-Paese deve essere discusso con i soggetti governativi e non governativi della cooperazione italiana presenti nel Paese in oggetto, con le organizzazioni locali della società civile e, salvo che nei casi di cui al comma 3, deve essere negoziato con i rappresentanti del Governo del Paese partner, Il piano-Paese, inoltre, deve rispettare le finalità del piano generale di sviluppo del Paese partner, assicurando in particolare il coordinamento con le decisioni e con le attività degli operatori internazionali.
  3. Gli interventi di cooperazione allo sviluppo devono essere discussi con i rappresentanti, eletti o designati con metodo democratico, della popolazione o della comunità direttamente destinataria dei relativi benefici e con le organizzazioni locali della società civile, secondo il principio del consenso libero, informato e preventivo. In ogni caso, nella valutazione degli interventi, deve essere data rilevanza alla capacità di coinvolgimento partecipativo delle popolazioni interessate. Il coinvolgimento e la partecipazione devono essere considerati con particolare attenzione nei casi di interventi che hanno come dirette destinatarie le popolazioni civili e le comunità locali.