Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:
Art. 8-bis.
(Modifiche al codice di procedura penale).
1. All'articolo 438 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 5 i procedimenti per i delitti di competenza della corte di assise.».
2. Al comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale, le parole «Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta. Alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell'ergastolo», sono soppresse.
3. Il presente articolo entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto-legge.