Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:
Art. 6-bis.
(Disposizioni in tema di gestione dei programmi di edilizia penitenziaria).
1. All'articolo 4 comma 1 del decreto-legge 1o luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 94, le parole: «fino al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle parole: «fino al 31 luglio 2014».
2. Con decreto non regolamentare adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le misure necessarie per assicurare la continuità ed il raccordo delle attività già svolte ai sensi delle disposizioni richiamate nel comma che precede.
Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:
Art. 6-bis.
(Disposizioni in tema di gestione dei programmi di edilizia penitenziaria).
1. All'articolo 4 comma 1 del decreto-legge 1o luglio 2013, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 94, le parole: «fino al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle parole: «fino al 31 luglio 2014».
2. Con decreto non regolamentare adottato dal Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono definite le misure necessarie per assicurare la continuità ed il raccordo delle attività già svolte ai sensi delle disposizioni richiamate nel comma che precede.