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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.046. in Assemblea riferita al C. 2496-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/07/2014  [ apri ]
8.046.
inammissibile

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
  Art. 8-bis. – (Modifiche al codice di procedura penale). – 1. All'articolo 438 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  «1-bis. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 5 i procedimenti per i delitti di competenza della corte di assise.».

  2. Al comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale, le parole: «Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta. Alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell'ergastolo», sono soppresse.
  3. Il presente articolo entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto-legge.