Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i provvedimenti di distacco e/o di comando operati a favore dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione di beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata per preminenti esigenze dell'ente, ai sensi dell'articolo 113-bis, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.