Apportare le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo, con il seguente: «il presente comma non si applica agli avvocati degli enti pubblici e degli enti territoriali»;
b) Al comma 2, dopo le parole: «non sono corrisposti compensi professionali» aggiungere le seguenti: «al superamento del limite retributivo di cui all'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 214, così come modificato dall'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».