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Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.60. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
9.60.

  Sostituirlo con il seguente:

Articolo 9.
(Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle Avvocature degli Enti Pubblici).

  1. Sono abrogati il comma 457 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e il comma 3 dell'articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. L'abrogazione del citato comma 3 ha efficacia relativamente alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  2. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il dieci per cento delle somme recuperate è ripartito tra gli avvocati dello Stato.
  3. Nelle ipotesi di pronuncia favorevole con liquidazione dei compensi professionali a favore dell'Amministrazione, i medesimi compensi sono interamente corrisposti agli avvocati dipendenti delle amministrazioni pubbliche, iscritti nell'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati, entro i limiti di cui ai commi 5 e 6.
  4. In tutti i casi di pronuncia giurisdizionale favorevole con compensazione integrale delle spese, agli avvocati dipendenti delle amministrazioni pubbliche, iscritti nell'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati, sono corrisposti compensi professionali nella misura massima del cinquanta per cento degli importi indicati nelle tabelle ministeriali allegate al regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, entro i limiti di cui ai commi 5 e 6.
  5. L'importo complessivo dei compensi professionali di cui ai commi 2, 3 e 4 corrisposti a ciascun avvocato dipendente delle Amministrazioni Pubbliche, iscritto nell'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati, non può superare la misura massima del 50 per cento della sua retribuzione annua lorda.
  6. In ogni caso, l'ammontare complessivo della retribuzione corrisposta a ciascun avvocato dipendente delle Amministrazioni Pubbliche, iscritto nell'elenco speciale annesso all'Albo degli avvocati, inclusi i compensi professionali di cui ai commi 2, 3 e 4, non può superare il limite retributivo di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come modificato dall'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
  7. I commi 2, 3, 4, 5 e 6 si applicano in relazione alle pronunce giurisdizionali favorevoli depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.