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Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.56. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
9.56.

  Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: avvocati dello Stato.

  Conseguentemente dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. L'attribuzione agli avvocati e procuratori dello Stato degli onorari e delle competenze di avvocato liquidati dal giudice a carico della controparte, riscossi ai sensi dell'articolo 21 comma 1 del regio decreto del 30 ottobre 1933, n. 1611, costituisce riconoscimento della performance professionale. Con regolamento dell'Avvocato Generale, sentito il Consiglio degli Avvocati e Procuratori dello Stato, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità in base alle quali gli onorari riscossi sono ripartiti, tra avvocati e procuratori dello Stato all'interno dell'Avvocatura Generale dello Stato e delle singole Avvocature Distrettuali dello Stato, in considerazione della performance individuale secondo criteri oggettivamente misurabili.
  Il regolamento stabilisce altresì la misura massima, anche sotto forma di percentuale del trattamento economico omnicomprensivo, che ogni avvocato e procuratore dello Stato può percepire a titolo di onorari professionali. Fino al 31 dicembre 2017 tale percentuale non potrà essere superiore al 25 per cento del trattamento economico omnicomprensivo. Con lo stesso regolamento sono stabiliti i criteri di assegnazione degli affari, consultivi e contenziosi, secondo i principi di equità nella qualità e quantità del lavoro. L'Avvocatura dello Stato è dotata di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile. Il bilancio preventivo e il rendiconto di gestione finanziaria sono trasmessi al Presidente della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.