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Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.48. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
9.48.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.
(Riforma dell'Avvocatura dello Stato e degli onorari delle avvocature degli enti pubblici).

  1. È abrogato il comma 457 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Sulle sentenze depositate dopo l'entrata in vigore della presente disposizione, i compensi professionali liquidati, esclusi quelli a carico della controparte, a seguito di sentenza favorevole per le pubbliche amministrazioni ai sensi del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, o di altre analoghe disposizioni legislative o contrattuali, in favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, non vengono corrisposti fino al 31 dicembre 2017. Per l'Avvocatura dello Stato le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma rimangono acquisite al relativo bilancio e vengono utilizzate per finanziare progetti di ammodernamento e di rafforzamento dell'efficienza e della produttività deliberati dal CAPS e approvati con DPCM su proposta dell'Avvocato Generale e in particolare, in sede di prima applicazione, la sostituzione e implementazione del sistema informatico, l'implementazione della banca dati digitale delle difese e delle sentenze.
  2. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il novanta per cento delle somme recuperate è ripartito tra gli avvocati dello Stato o tra gli avvocati dipendenti dalle altre amministrazioni, in base alle norme del regolamento delle stesse. Il presente comma non si applica agli avvocati inquadrati con qualifica non dirigenziale negli enti pubblici e negli enti territoriali. Il residuo dieci per cento resta acquisito al bilancio dell'Avvocatura dello Stato ed è destinato al pagamento di borse ai praticanti avvocati che espletano la pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato.
  3. L'Avvocatura dello Stato è dotata di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono trasmessi al Presidente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Al primo comma dell'articolo 23 della legge 3 aprile 1979, n. 103, dopo il punto 1. è aggiunto il seguente punto:
  «1-bis) ad approvare il regolamento per l'organizzazione, il funzionamento e la gestione delle spese e delle entrate dell'Avvocatura dello Stato nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  1-ter) ad approvare il regolamento per la distribuzione degli onorari di causa secondo criteri di merito ed efficienza».

  4. La pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato è equiparata ad ogni effetto a quella eseguita presso avvocato del libero foro.
  5. L'Avvocatura dello Stato è autorizzata, a decorrere dall'anno 2014, ad assumere avvocati e procuratori dello Stato fino al completamento del ruolo organico di cui alla tabella A allegata alla legge 3 aprile 1979, n. 103.
  6. L'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 è così sostituito:
  «43. 1. L'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti le Autorità giudiziarie, i Collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali, di amministrazioni pubbliche non statali ed enti sovvenzionati e sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dello Stato nonché delle società partecipate in via maggioritaria dallo Stato, sempre che sia autorizzata da disposizione di legge, di regolamento o di altro provvedimento approvato con decreto del presidente del consiglio dei Ministri.
  2. [Le disposizioni e i provvedimenti anzidetti debbono essere promossi di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze] comma abrogato.
  3. Qualora sia intervenuta l'autorizzazione, di cui al primo comma, la rappresentanza e la difesa nei giudizi indicati nello stesso comma sono assunte dalla Avvocatura dello Stato in via organica ed esclusiva, eccettuati i casi di conflitto di interessi con lo Stato o con le regioni.
  4. Gli enti di cui al comma 1 possono non avvalersi della Avvocatura dello Stato nell'ipotesi di conflitto d'interessi con lo Stato che deve constare in apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza e alla competente sezione di controllo della Corte dei conti.
  5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese agli enti regionali e alle società partecipate in via maggioritaria delle regioni, previa deliberazione degli organi competenti e intesa con l'Avvocatura dello Stato.