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Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.44. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
9.44.

  Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: Agli avvocati delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma secondo del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, spettano nel solo caso di sentenza favorevole per l'ente di appartenenza, con spese di giudizio poste a carico della controparte, gli onorari nella misura liquidata dal giudice, le cui spese di recupero sono poste a carico dei medesimi avvocati dipendenti. Nulla è dovuto in caso di integrale o parziale compensazione delle spese. Per tali avvocati la retribuzione annua, comprensiva di tutti gli eventuali altri emolumenti od onorari, non può superare il doppio del reddito lordo previsto dal contratto di lavoro stipulato.

  Conseguentemente al comma 2 sostituire le parole ai dipendenti, ivi incluso il con al.