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Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.31. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
9.31.

  Al comma 1 sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti: In attesa di una nuova disciplina organica dello stato giuridico e del trattamento economico degli Avvocati dello Stato, nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il venticinque per cento delle somme recuperate è ripartito tra gli avvocati dello Stato. Nelle medesime ipotesi il 40 per cento delle somme recuperate è ripartito tra gli avvocati dipendenti dalle altre amministrazioni, in base alle norme del regolamento delle stesse.

  Conseguentemente dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. L'ammontare annuo dei compensi professionali di cui ai commi precedenti non può eccedere il 25 per cento del trattamento economico percepito. In ogni caso, la retribuzione annua, comprensiva delle somme di tali compensi, non può superare il limite di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come modificato dall'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.