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Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.19. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
9.19.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.

  1. L'Avvocatura generale dello Stato è dotata di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono trasmessi al Presidente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
  2. Al primo comma dell'articolo 23 della legge 3 aprile 1979, n. 103, dopo il punto 1 è aggiunto il seguente punto:
   1-bis) ad approvare il regolamento per l'organizzazione, il funzionamento e la gestione delle spese e delle entrate dell'Avvocatura dello Stato nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto, con un unico capitolo, nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri».

  3. Dopo il comma 1 dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933 n. 1611 è inserito il seguente comma:
  «1-bis. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano a tutti gli enti, anche costituiti nelle forme del diritto privato, compresi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, nonché alle società di cui lo Stato o altri enti cui sia attribuito il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato possiedono la maggioranza delle azioni o delle quote o un numero di azioni o quote sufficiente per esercitare un'influenza dominante».