stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.01. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
9.01.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 19, commi 1 e 2, della legge 4 novembre 2010, n. 183 e per la semplificazione normativa in materia di trattamento economico del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

  1. Al fine di dare attuazione all'articolo 19, comma 2, della legge 4 novembre 2010, n. 183, e per realizzare la semplificazione normativa in materia di trattamento economico del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in applicazione dei principi dettati dalla Costituzione, nonché al fine di garantire l'effettiva equiordinazione delle figure professionali omogenee del Comparto sicurezza e difesa, il Governo, su proposta della Commissione di cui al seguente comma, sentiti i pareri del Ministro della difesa, del Ministro dell'Interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto-legge, uno o più decreti legislativi.
  2. La Commissione di cui al comma 1 è composta da:
   a) 5 membri designati dalle organizzazioni sindacali Comparto sicurezza, compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, maggiormente rappresentative a livello nazionale;
   b) 5 membri designati dai Consigli Centrali e Intermedi delle rappresentanze dei militari delle Forze armate e di polizia a ordinamento militare;
   c) 1 membro designato dal Ministro della difesa;
   d) 1 membro designato dal Ministro dell'Interno;
   e) 1 membro designato dal Ministro dell'economia e delle finanze.

  I membri della Commissione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto- legge. Il Presidente del Consiglio dei ministri provvede altresì a nominare un Presidente della Commissione e ne stabilisce le funzioni, i compiti e le risorse per l'assolvimento del mandato e per garantire il funzionamento della Commissione medesima. Gli incarichi di cui al presente comma sono svolti a titolo gratuito.

  3. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, avranno effetto le seguenti abrogazioni e modifiche di norme:
   a) gli articoli 986, 987, 988, 992, 993, 994, 995, 996, 1076, 1077, 1082, 1083, 1802, 1803, 1804, 1815, 1816, 1818, 1870, 2160, 2162, 2261 e 2262 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono abrogati;
   b) gli articoli 5, commi 3 e 4, 43, commi 22 e 23, e 43-ter della legge 1o aprile 1981, n. 121, sono abrogati;
   c) l'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è abrogato;
   d) agli articoli 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, e 8, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, le parole «provenienti da ruoli inferiori,» sono soppresse;
   e) nei confronti del personale dei Comparti sicurezza, difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il cui trattamento di quiescenza sarà liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, troverà applicazione il coefficiente di trasformazione relativo al sessantacinquesimo anno di età, previsto dalla tabella A allegata alla legge medesima.

  4. A decorrere dalla data di attuazione del presente articolo i risparmi di spesa realizzati sono versati al bilancio dello Stato.