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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.11. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
8.11.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.

  Il comma 66 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, è sostituito dal seguente:
  «66. A decorrere al 1o gennaio 2015, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non possono ricoprire incarichi presso istituzioni, organi ed enti pubblici, nazionali ed internazionali attribuiti in posizioni apicali o semiapicali, compresi quelli di titolarità di uffici di diretta collaborazione. Il divieto di cui al comma precedente non si applica solamente per le cariche elettive e per gli incarichi presso la Presidenza della Repubblica, la Corte Costituzionale e altri organi di rilevanza costituzionale, nel caso di destinazione di magistrati al Ministero della giustizia prevista dagli articoli 196 e 210 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e dall'articolo 15, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, nonché nel caso in cui una specifica disposizione di legge preveda espressamente la necessità di attribuzione dell'incarico a magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari». All'atto del conferimento dell'incarico, sono collocati fuori ruolo dall'organo competente o in aspettativa non retribuita. Il servizio in posizione di fuori ruolo, o in un'altra analoga posizione, svolto dai magistrati ordinari, amministrativi e contabili e dagli avvocati e procuratori dello Stato, previsto dagli ordinamenti di appartenenza, non può essere prestato per più di cinque anni consecutivi. I magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato non possono in nessun caso essere collocati fuori ruolo per un tempo che, nell'arco del loro servizio, supera complessivamente dieci anni. I magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato che sono stati ricollocati in ruolo non possono essere nuovamente collocati fuori del ruolo organico se non hanno esercitato continuativamente ed effettivamente le proprie funzioni per almeno cinque anni. Le predette posizioni in ogni caso non possono determinare alcun pregiudizio relativo al posizionamento nei ruoli di appartenenza. Il personale collocato fuori ruolo di cui al comma 1 mantiene esclusivamente il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, compresa l'indennità, e i relativi oneri, che rimangono a carico della stessa. Le disposizioni della presente legge prevalgono su ogni altra norma anche di natura speciale e si applicano anche agli incarichi già conferiti alla data della sua entrata in vigore.