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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.01. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
8.01.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Tirocinio formativo presso gli uffici di diretta collaborazione e gli uffici centrali e periferici dei Ministeri).

  1. I laureati in possesso di una laurea rilasciata all'esito di un corso di laurea magistrale a ciclo unico LMG/01 in Giurisprudenza, in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che abbiano riportato una media di almeno 28/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto dell'Unione Europea, diritto del lavoro e diritto amministrativo, nonché un punteggio di laurea non inferiore a 107/110 e che non abbiano compiuto i ventotto anni di età, possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso gli uffici di diretta collaborazione, gli uffici dirigenziali centrali e gli uffici dirigenziali periferici dei Ministeri della durata complessiva di dodici mesi.
  Per l'accesso agli uffici di diretta collaborazione, per ciò che concerne specificamente gli uffici legislativi, costituisce titolo di preferenza assoluta il superamento dell'esame, con almeno 28/30, di diritto parlamentare.
  2. Con apposito decreto ministeriale, ciascun ministero determina il numero dei posti da assegnare presso i vari uffici di cui al comma 1, i quali provvedono alle procedure di selezione dei candidati. Ciascun ministero può altresì stabilire come titolo di preferenza il possesso di adeguate competenze nelle materie trattate dagli uffici, attestate dai candidati attraverso eventuali pubblicazioni, anche online, prodotte prima della data di inizio delle selezioni. A parità dei requisiti si attribuisce preferenza al voto di laurea.
  3. Per l'accesso allo stage i soggetti di cui al comma 1 presentano domanda ai dirigenti responsabili degli uffici predetti, con allegata documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al predetto comma, anche a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nella domanda può essere espressa una preferenza ai fini dell'assegnazione, di cui si tiene conto compatibilmente con le esigenze dell'ufficio.
  4. Gli ammessi allo stage sono affidati a un dirigente che ha espresso la disponibilità ovvero, quando è necessario assicurare la continuità della formazione, a un dirigente designato dal responsabile dell'ufficio. Gli ammessi assistono e coadiuvano il dirigente nel compimento delle ordinarie attività. Il dirigente non può rendersi affidatario di più di due ammessi. Ogni ufficio di assegnazione fornisce agli ammessi allo stage le dotazioni strumentali, li pone in condizioni di accedere ai sistemi informatici ministeriali e fornisce loro la necessaria assistenza tecnica. Nel corso degli ultimi sei mesi del periodo di formazione il dirigente può chiedere l'assegnazione di un nuovo ammesso allo stage al fine di garantire la continuità dell'attività di assistenza e ausilio.
Al dirigente formatore non spetta alcun compenso aggiuntivo o rimborso spese per lo svolgimento dell'attività formativa.
  5. Per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo, nell'ipotesi in cui le amministrazioni coinvolte non siano in grado di fornire ai tirocinanti le dotazioni strumentali necessarie, è data facoltà alle predette amministrazioni di procedere all'acquisto dei dispositivi elettronici ed informatici opportuni, alla cui spesa si dà copertura mediante una rimodulazione delle spese per l'acquisto di materiali informatici e di cancelleria di ciascuna amministrazione stessa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Ai fini del contenimento della spesa in esame, ogni ministero che indice la selezione di cui al comma 1 del presente articolo può altresì stabilire, nel decreto ministeriale di cui al comma 2, un contributo a carico di ogni candidato, non superiore a euro 100.
  6. L'attività degli ammessi allo stage si svolge sotto la guida e il controllo del dirigente e nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività. Essi sono ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati per i dirigenti dell'ufficio. L'attività di formazione degli ammessi allo stage è condotta in collaborazione con i consigli dell'Ordine degli avvocati e con le Scuole di specializzazione per le professioni legali, secondo le modalità individuate dal Capo dell'Ufficio, qualora gli stagisti ammessi risultino anche essere iscritti alla pratica forense o ad una Scuola di specializzazione per le professioni legali.
  7. Gli ammessi allo stage hanno accesso agli atti e ai lavori dell'ufficio, partecipano alle riunioni operative e deliberative, salvo che il dirigente formatore ritenga di non ammetterli; non possono avere accesso ad atti relativi ai procedimenti rispetto ai quali versano in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi gli atti relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolgono il tirocinio.
  8. Gli ammessi allo stage non possono esercitare attività professionale avverso l'ufficio ove lo stesso si svolge, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti avverse dei procedimenti che coinvolgono l'ufficio di assegnazione o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.
  9. Lo svolgimento dello stage non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi. I ministeri interessati, nell'ambito delle proprie disponibilità e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, possono destinare apposite risorse a copertura degli oneri assicurativi.
  10. Lo stage può essere interrotto in ogni momento dal Capo dell'ufficio, anche su proposta del dirigente formatore, per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione dirigenziale, nonché per l'immagine e il prestigio della pubblica amministrazione.
  11. Lo stage può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione. Gli uffici e dirigenti formatori debbono consentire al tirocinante di adeguare le proprie esigenze con gli orari di frequenza previsti per il tirocinio di cui al presente articolo.
  12. Il dirigente formatore redige, al termine dello stage, una relazione sull'esito del periodo di formazione e la trasmette al Capo dell'ufficio.
  13. L'esito positivo dello stage di cui al presente articolo è valutato per il periodo di un anno e ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.
  14. L'esito positivo dello stage costituisce titolo di preferenza a parità di merito, per i concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165. L'esito positivo del periodo di formazione comporta altresì la possibilità, per gli aventi titolo, di accedere direttamente alle prove scritte dei concorsi per il reclutamento della dirigenza pubblica ed è titolo valutabile per l'attribuzione degli incarichi di cui al comma 6, dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  15. Al fine di favorire l'accesso allo stage è in ogni caso consentito l'apporto finanziario di terzi, anche mediante l'istituzione di apposite borse di studio, sulla base di specifiche convenzioni stipulate con i capi degli uffici, o loro delegati, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo.
  16. La domanda di cui al comma 3 non può essere presentata prima del decorso del termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.