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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.2. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
7.2.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  3-bis. A decorrere dalla data di cui al comma 1 al personale militare delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento militare, compreso quello del Corpo delle capitanerie di porto, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 82, 83, 84 della legge 1o aprile 1981, n. 121. L'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma è realizzata con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b) della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto- legge, su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la Semplificazione e Pubblica Amministrazione e con il Ministro Lavoro e Politiche sociali, sentito il parere del Ministro dell'economia e delle finanze per gli aspetti di competenza. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui al precedente periodo, al fine di garantire omogeneità nello svolgimento delle funzioni e delle attività proprie delle associazioni sindacali delle Forze di polizia a ordinamento civile, incluso il Corpo forestale dello Stato e il Corpo dei vigili del fuoco, con quelle svolte dai Consigli della rappresentanza militare del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza e il Corpo delle capitanerie di porto, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano alle associazioni sindacali del Comparto sicurezza compreso il Corpo dei vigili del fuoco.
  3-ter. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3-bis i membri degli organi di rappresentanza dei militari di cui all'articolo 1476 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, svolgono le attività di cui all'articolo 1478 del medesimo decreto legislativo nella sede ordinaria di servizio con l'ausilio di adeguati sistemi di videoconferenza anche in occasione dello svolgimento di audizioni presso gli organismi parlamentari. Quando per giustificate ragioni tecniche e di servizio sono inviati in missione isolata per le attività connesse allo svolgimento del mandato rappresentativo sono tenuti a fruire di vitto ed alloggio gratuiti forniti dall'amministrazione militare presso le strutture logistiche della Forza armata o Corpo di appartenenza nel luogo di missione ovvero di altre Forze armate o Corpi armati dello Stato. I risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato.
  3-quater. Il giorno dell'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3-bis le disposizioni del libro IV, titolo IX, capo III, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e del libro IV, titolo IX, capo I del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono abrogate.