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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.18. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
6.18.

  Sostituirlo con il seguente:
  «Articolo 6. – 1. L'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è sostituito dai seguenti:
  «9. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob):
   a) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza;
   b) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, salvo il caso di attività svolta a titolo gratuito;
   c) di conferire ai soggetti di cui alla lettera b) incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle medesime amministrazioni di cui all'alinea, salvo il caso di attività svolta a titolo gratuito.

  9-bis. Il divieto di cui al comma 9 non si applica agli incarichi e alle cariche presso organi costituzionali. Ai fini di cui al comma 489 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, gli organi costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, prevedono le forme e le modalità con cui portare a conoscenza, degli enti o istituti erogatori dei trattamenti pensionistici, i redditi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo percepiti dai soggetti cui sono conferiti gli incarichi o le cariche di cui al primo periodo».
  2. Le disposizioni dell'articolo 5, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dal comma 1, si applicano agli incarichi ed alle cariche conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.