Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 42-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:
«3. Al personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare, dei vigili del fuoco e delle Forze armate esclusi i rispettivi dirigenti civili e militari ed il personale volontario in ferma breve e prefissata, le disposizioni di cui al precedente comma 1, nel limite complessivo di tre anni, si applicano esclusivamente nell'ambito delle sedi di servizio delle rispettive Amministrazione di appartenenza».