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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.86. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
4.86.

  Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  2-bis. Per agevolare le procedure di mobilità nonché il riordino delle dotazioni organiche, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresa la Presidenza del Consiglio dei ministri, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, immettono nel proprio ruolo il personale di prestito non dirigenziale in servizio da almeno nove anni, ad eccezione di quello appartenente alle Forze armate e di Polizia. Nel limite dei posti vacanti nella dotazione organica, il personale è trasferito nel rispetto dell'ordine di anzianità del servizio prestato in posizione di prestito con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.