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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.72. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
4.72.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al comma 4 dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole «non può superare i cinque anni e non è computabile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza.» sono sostituite dalle seguenti: «può essere prorogato o rinnovato per non più di dieci anni oppure per durate superiori nei casi di eccedenza di cui all'articolo 33 o di messa a disposizione nel ruolo di cui all'articolo 23».